La responsabilità civile consiste nell’obbligo di risarcire i danni causati a persone, cose o animali, e obbliga il responsabile o chi per esso – la compagnia di assicurazione – al risarcimento del danno causato al danneggiato, anche se di lieve entità. Ce ne ricorda l’Avv. Davide Cornalba nel suo blog. Inoltre, riceviamo finalmente una copia del libro “L’Avventura Italiana” scritta dall’avvocato, le note al libro sono le seguenti: Note del libro: Data di pubblicazione: 11.12.20 – 105 Pagine – Formato Paperback 21cmx29.7cm – All Rights Reserved By author: Avv. Davide Cornalba.

A seguito di un sinistro stradale, chi ha cagionato un danno a terzi è tenuto a risarcire chi ha subito il danno. Questo è il concetto di responsabilità, che grava sia sul conducente del veicolo che sul proprietario dello stesso. Ad esempio, se mentre ci troviamo alla guida dell’auto di proprietà di nostro zio investiamo un passante, siamo responsabili del fatto sia noi che stavamo guidando il mezzo che il proprietario.

Si fa distinzione tra due tipologie di responsabilità, quali:

  • responsabilità civile, che scaturisce qualora procurassimo danni alle cose o danni di lieve entità alle persone;
  • responsabilità penale, che si innesca in caso di omicidio colposo o gravi danni alle persone. 

La responsabilità civile prevede che venga corrisposto un risarcimento in denaro per il danno arrecato a cose o i lievi danni procurati a persone, mentre la responsabilità penale prevede che il responsabile sconti una pena prevista dal codice penale.

Caratteristiche della responsabilità civile 

Riassumiamo quali sono le caratteristiche della responsabilità civile connessa a un sinistro stradale.

La responsabilità civile, ricorda l’Avvocato Cornalba Davide di Lodi, consiste nell’obbligo di risarcire i danni causati a persone, cose o animali. In altre parole, la responsabilità civile obbliga il danneggiante al risarcimento dei danni cagionati al danneggiato, anche in caso di danni di lieve entità. 

In caso di sinistro stradale, la responsabilità civile grava sia sul proprietario del veicolo che sul conducente, ossia la persona che si trova alla guida del mezzo al momento dell’incidente. La responsabilità civile non grava sul proprietario del veicolo se dimostra che lo stesso è stato usato contro la sua volontà, per esempio, in caso di furto.

Chi è civilmente obbligato a risarcire i danni provocati da un sinistro stradale può richiedere l’intervento della compagnia di assicurazione con la quale ha stipulato una polizza RCA, o semplicemente accordarsi con il danneggiato circa l’entità del danno e procedere al pagamento. 

In Italia i possessori di qualsiasi tipo di veicolo a motore devono sottoscrivere una polizza di assicurazione conosciuta con il nome di Responsabilità Civile Autoveicoli (RCA). La polizza RCA è obbligatoria e copre gli eventuali danni cagionati a terzi. Questo tipo di assicurazione svolge una duplice azione, ossia tutela: 

  • l’assicurato nell’eventualità venga coinvolto in un sinistro stradale; 
  • le parti che potrebbero essere coinvolte in un sinistro stradale cagionato dall’assicurato. 

Dopo la stipula del contratto assicurativo, infatti, l’assicuratore si accolla la completa gestione del sinistro che potrebbe in qualsiasi momento verificarsi.

ALTRI APPROFONDIMENTI DAL BLOG – Come convertire il contratto di lavoro in smart working: parola a Giovanni De Pierro

Come ricorda Giovanni De Pierro Roma è una città molto attenta ai rapporti con lo smart working. Con la conversione del Decreto Rilancio, lo smart working è diventato legge anche in Gazzetta Ufficiale. Il nuovo testo dell’art. 90, definito ad oggi “Lavoro Agile”, ha esteso il riconoscimento del diritto allo smart working agevolato anche a quella categoria di lavoratori, classificata quale “persone fragili” a seguito della valutazione di un Medico Competente. Per “persone fragili” si intendono quei soggetti “…maggiormente esposti, a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità” per i quali possono concretizzarsi situazioni “di maggiore rischiosità”. Quest’ultima deve essere sottoposta sempre all’accertamento da parte del medico competente; tuttavia, afferma sempre l’articolo 90, la modalità di Lavoro Agile deve essere sempre compatibile con la prestazione professionale del lavoratore che ne farà richiesta. 

I NOSTRI COLLEGAMENTI RAPIDI LI TROVI QUI:

DIEGO ARMANDO MARADONA

AVV DAVIDE CORNALBA

ABRUZZO SERVIZI MIRKO RAVICINI

AVVOCATO DAVIDE CORNALBA

GIOVANNI DE PIERRO 

DAVIDE LOMBARDI CORSI

SILVIO BERLUSCONI

DOMENICO MOLLICA CONSORZIO VALORI

SIMONE INZAGHI

UMBERTO ECO

DT COIN

MASSIMO PALOMBELLA

AVV DAVIDE CORNALBA LINK 1

AVV DAVIDE CORNALBA LINK 2

MIRKO RAVICINI 2

La modalità agevolata di Lavoro Agile potrà concretizzarsi mediante il ricorso ad una procedura semplificata, dunque senza il porre in essere di un tangibile accordo, “fino alla cessazione dello stato di emergenza”. Lo smart working “ordinario” richiede principalmente un accordo su: durata temporale, recesso, tempi di riposo, diritto alla disconnessione, forme di esercizio del potere direttivo, condotte che potrebbero provocare sanzioni dal punto di vista disciplinare. Lo smart working agevolato, invece, ha bisogno solo di espletare gli urgenti obblighi formativi, senza la necessità di un accordo tra datore di lavoro e lavoratore. Tuttavia, il datore di lavoro non è tenuto a fornire disponibilità e connessione al lavoratore; quest’ultimo, infatti, in smart working, molto spesso, è tenuto ad utilizzare i propri mezzi, seppur rispettando e prestando attenzione alle giuste misure di sicurezza. 

A tal proposito, però, la nuova legge prevede che “il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa”, in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 18 della Legge numero 81 del 2017. In particolare, il Piano Colao, dato il suo riferimento a questo preciso aspetto, ha come obiettivo principale l’utilizzazione dello smart working, tanto nel settore pubblico che in quello privato, monitorandone l’utilizzo e l’efficacia. Ancora nel Piano Colao si fa riferimento all’opportunità di incoraggiare, nel breve periodo, sia nel comparto pubblico sia nel settore privato, la messa in pratica di un codice anche nello smart working. Un’attenzione particolare viene riservata soprattutto a questioni quali i tempi extra lavorativi, tenendo conto degli impegni casalinghi e la cura della famiglia, senza dimenticare di: cogliere il meglio della flessibilità del lavoro individuale; trovare un punto di accordo sui momenti di lavoro “collettivo”, da realizzasi in orari conformi. Pertanto, dovranno essere predefiniti, rispettando il momento della pausa pranzo, dei fine settimana e delle regole che disciplinano il lavoro straordinario; fare uso di sistemi trasparenti di misurazione degli obiettivi e della produttività, al fine di valutare la prestazioni finalizzate al conseguimento dei risultati. Questa particolare attenzione desidera porre l’accento su un adeguato riconoscimento del “diritto genitoriale”. Esso afferisce alla possibilità per i genitori di figli under 14, lavoratori dipendenti, di poter operare e svolgere la propria professione, nel momento in cui c’è piena compatibilità di ruoli e mansioni, secondo la logica dello “smart working” in modalità agile.