Con il blog di Consorzio Valori e Domenico Mollica abbiamo visto che la partecipazione ad appalti pubblici e alla fornitura di servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni per imprese e consorzi è subordinata al conseguimento della certificazione antimafia. Il certificato, come e’ possibile leggere anche sul blog di Domenico Mollica Consorzio Valori, sarà utile per dimostrare che l’impresa non abbia subito condanne per reati di stampo mafioso, associazione a delinquere e altri reati gravi. Il documento viene rilasciato dalle Prefetture e dura 12 mesi; rappresenta, infatti, un documento che viene rilasciato dopo la realizzazione di un accertamento della “mancanza di cause di decadenza, sospensione o divieto e di tentativi di infiltrazione mafiosa (in conformità a quanto previsto dalla legge 575), verso soggetti che vogliono instaurare rapporti con la Pubblica Amministrazione”.

La certificazione antimafia, evidenzia inoltre Avvocato francesco mollica in una sua interessante pubblicazione,  dimostra che il richiedente non ha subito: misure di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza; divieto o obbligo di soggiorno; condanna o sentenza definitiva o non definitiva per contraffazione, traffico illecito di rifiuti, scambio elettorale politico-mafioso, associazione a delinquere (anche di tipo straniero), sequestro di persona a scopo di estorsione. La certificazione antimafia è rilasciato dalla Prefettura competente nel territorio di riferimento, dopo un’attenta verifica presso una particolare banca dati nazionale, dove è possibile verificare l’esistenza o meno di cause di decadenza, sospensione o divieto, oltre che eventuali tentativi di casi di infiltrazione e informazione mafiosa. 

Gli uffici che possono rilasciare la certificazione antimafia sono: Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, imprese, associazioni e consorzi risiedono o hanno stabilito la sede legale; Prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, per le società costituite all’estero; Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti hanno la propria sede, per le società costituite all’estero e privi di una sede secondaria in Italia. Sono obbligati a fare richiesta della certificazione antimafia, secondo quanto previsto dall’articolo 85 del Decreto Legislativo numero 159 del 2010: le imprese singole, in riferimento al titolare e al direttore tecnico, se previsto; le associazioni; le società di capitali anche consortili, le società cooperative;le società di capitali, in relazione anche al socio di maggioranza, in caso di società con un numero di aderenti pari o inferiore a quattro oppure al socio in caso di società con un unico membro; i consorzi previsti  dall’articolo 2602 del Codice Civile e i gruppi di interesse economico; le società semplici e in nome collettivo, per tutti i soci; le società in accomandita semplice, per i soci accomandatari; le società elencate nell’articolo 2508 del Codice Civile; i raggruppamenti temporanei di imprese; le società personali riguardo i soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie. Qualora le società siano state costituite all’estero e non abbiano una sede secondaria in Italia la certificazione antimafia deve riguardare coloro i quali detengono funzioni nell’ambito dell’amministrazione, della rappresentanza e della direzione d’impresa. 

La durata del certificato antimafia, ci ricorda infine Francesco Mollica Consorzio valori, varia a seconda dei casi specifici. in particolare, esso: dura 6 mesi dal rilascio per procedimenti, se si riferisce agli stessi soggetti; dura 12 mesi dalla data del rilascio se non ci sono stati cambiamenti o variazioni nell’organigramma societario e gestionale dell’impresa interessata. La società che vuole conseguire ed avere la certificazione antimafia deve presentare i seguenti documenti: a. modello di richiesta informazioni secondo l’articolo 91 del Decreto Legge numero 159 del 2011; b. dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio; c. copia della visura camerale aggiornata, che comprenda i nominativi di colore che ricoprono cariche all’interno della società o dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale; d. copia dei documenti d’identità dei soggetti interessati dalla verifica antimafia, comprendente tutte le generalità.