Per Gianfranco Rienzi, commercialista e revisore contabile di Firenze, la Circolare n. 34/E del 2022 rappresenta uno strumento cruciale per chiarire le regole fiscali applicabili ai trust, colmando alcune lacune normative che avevano generato un significativo contenzioso. La sua adozione segna una fase di maturità nell’interpretazione di un istituto giuridico complesso, recependo gli orientamenti giurisprudenziali consolidati, ma introducendo anche nuove sfide operative per contribuenti e professionisti. Gianfranco Rienzi ne ha parlato sul suo blog: tra gli aspetti più significativi, emerge il recepimento dell’art. 13 del D.L. n. 124/2019, che ha ridefinito le modalità di imposizione diretta e indiretta, armonizzando le regole ai principi di capacità contributiva ed effettivo incremento patrimoniale.
Tassazione diretta: i trust trasparenti e opachi
Uno dei pilastri della circolare è l’approfondita distinzione tra trust trasparenti e trust opachi, con implicazioni significative sul piano fiscale. I trust trasparenti, nei quali i beneficiari sono individuati e hanno diritto ai redditi prodotti, continuano a essere soggetti a tassazione per imputazione diretta in capo ai beneficiari.
Questo meccanismo garantisce che il reddito prodotto sia tassato indipendentemente dalla percezione effettiva, rispettando il principio della capacità contributiva.
Al contrario, i trust opachi, privi di beneficiari individuati, sono soggetti a tassazione diretta in capo al trust stesso, come soggetto passivo d’imposta. In caso di distribuzioni successive, è prevista una tassazione sui beneficiari, con un particolare regime per i trust opachi residenti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata. La circolare introduce qui una presunzione relativa che considera interamente imponibili le attribuzioni effettuate ai beneficiari residenti in Italia qualora non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio.
Disciplina delle imposte indirette: superamento del criterio della “dotazione”
Gianfranco Rienzi: “sul fronte delle imposte indirette, la Circolare n. 34/E recepisce e formalizza l’orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui la dotazione di beni al trust non genera, di per sé, un presupposto impositivo ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni“.
Questo superamento dell’approccio tradizionale segna un passo avanti verso una maggiore coerenza sistematica, considerando che la segregazione patrimoniale non comporta un arricchimento immediato. Tuttavia, restano ambiti di incertezza applicativa, in particolare per quanto riguarda le attribuzioni effettuate durante la “vita” del trust. La circolare chiarisce che la tassazione avviene solo al momento del trasferimento effettivo dei beni ai beneficiari, eliminando il rischio di duplicazioni impositive ma richiedendo una scrupolosa gestione documentale da parte dei trustee.
Il principio del legittimo affidamento e la gestione dei trust preesistenti
Un aspetto centrale del documento è l’applicazione del principio del legittimo affidamento, che garantisce ai contribuenti la protezione contro modifiche retroattive delle regole fiscali. Tuttavia, la circolare stabilisce che tale protezione non è automatica: i contribuenti devono dimostrare, attraverso idonea documentazione, che i beni già conferiti al trust hanno scontato un’imposizione “in entrata”.
Questo obbligo di verifica genera un aggravio operativo per i trustee e per i professionisti incaricati, ma è essenziale per evitare la doppia imposizione.
La mancanza di un meccanismo esplicito di salvaguardia per i trust preesistenti è una delle criticità che potrebbero alimentare nuovi contenziosi, soprattutto in casi complessi di trust autodichiarati o di trust con giurisdizioni multiple.
Evoluzioni future e impatto sui contribuenti
La Circolare n. 34/E, pur rappresentando un importante passo avanti, lascia aperte numerose questioni interpretative che richiederanno ulteriori interventi normativi o giurisprudenziali. L’introduzione di una tassazione più equa, legata all’effettivo incremento patrimoniale, risponde a una logica di razionalizzazione del sistema, ma pone nuove responsabilità sui trustee, chiamati a garantire una gestione conforme e trasparente. Per i contribuenti, il principale rischio risiede nella difficoltà di adattarsi a una disciplina più complessa, soprattutto in assenza di una consulenza specializzata.